Acquistare una multiproprietà all'asta giudiziaria rappresenta una delle possibilità offerte dal mercato.
Ad esempio, il 16/09/2014 c'è l'asta per delle quote di multiproprietà nel complesso turistico alberghiero Hotel Cristallino d'Ampezzo, sito a Cortina d'Ampezzo (BL) in via Roma nr. 87.
Diverse quote sono disponibili, sia in bassa, media ed alta stagione.
Link al sito del Tribunale di Belluno per le informazioni sull'asta giudiziaria -> http://goo.gl/VWepHX
Informazioni utili sulla partecipazione alle aste giudiziarie -> http://www.astegiudiziarie.it/content.aspx?p=25#domanda6
Per i multiproprietari. Siamo alla fine di ottobre. La stagione invernale si avvicina e fervono i preparativi. Se quest'anno non si prevede l'uso del periodo turnario, la multiproprietà sarà una voce negativa nel bilancio familiare!
Forse tentare di affittarla ad un prezzo ragionevole permette di andare in pari, di ridurre le perdite o, addirittura, di guadagnarci qualcosa.
In alternativa si può offrire la settimana a qualcuno, amico, conoscente o familiare, visto che comunque i costi di gestione sono stati pagati.
L'importante è muoversi per tempo!
Specialmente se il periodo è di alta stagione.
Muoversi per tempo vuol dire dare l'opportunità al potenziale affittuario di programmare per tempo il viaggio.
Per chi cerca una vacanza a buon prezzo. Questo è il momento di iniziare a guardare le offerte per le località di vacanza, dato che ci sono tanti multiproprietari che per svariate ragioni non potranno o non vorranno utilizzare il periodo che spetta loro. Se si è fortunati alcuni multiproprietari vogliono solo rientrare dei costi di gestione, che spesso sono anche di 10 euro a posto letto a notte... magari a Cortina d'Ampezzo, a Marilleva o in qualche altra località sciistica. E parliamo di un prezzo ben diverso da quello che si ottiene contattando direttamente la struttura, specialmente se si tratta di una struttura alberghiera. La struttura alberghiera applicherà le tariffe alberghiere viggenti nella località scelta.
L'affitto rappresenta una buona opportunità sia per il multiproprietario che per chi cerca una vacanza a costo contenuto. Basta organizzarsi per tempo, e la stagione invernale è alle porte!
Cambia qualcosa per la multiproprietà con la legge 220/2012?
Se la multiproprietà è di tipo immobiliare, si. E soprattutto, se la multiproprietà è italiana ed in suolo italiano.
Su questo punto è bene ricordare che valgono le leggi del paese in cui la multiproprietà si trova.
Ecco alcune spunti di riflessione sulla legge 220/2012 e la multiproprietà.
Artt. 1130 bis.
I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese.
Il fatto che il multiproprietario possa prendere visione dei documenti in ogni tempo, impone all'amministrazione la trasparenza. Il documento contabile di maggiore interesse resta sicuramente l'estratto conto bancario. Con il fatto che ormai la maggior parte della banche offre l'accesso on-line, ecco il documento in formato elettronico è praticamente a costo 0.
Art. 67.
[...]Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Questa norma può influire su quelle multiproprietà caratterizzate dalla presenza di "grandi multiproprietari" rispetto ad una galassia di piccoli multiproprietari. Attenzione però che il grande multiproprietario spesso rappresenta un vantaggio per la multiproprietà, dato che il grande multiproprietario spesso permette di raggiungere quel numero legale necessario allo svolgimento dell'Assemblea stessa.
[...]All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
Questa norma può rappresentare una difficoltà, laddove non si conoscono i nomi di tutti i multiproprietari, e, sorpattutto non si ha certezza di chi partecipa all'assemblea stessa. Quindi, se da una parte evita gruppi di potere forti, dall'altra può causare non pochi problemi per il raggiungimento del quorum, specialmente in quelle realtà in cui il numero di multiproprietari supera i 500.
Art. 71-ter.
Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.
Questa norma obbliga alla trasparenza l'amministrazione. Attenzione che non venga usata come scusa per un aumento dei costi di gestione, laddove un sito internet di media complessità può avere un costo molto modesto.